La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità.
Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Fino all'adozione delle norme statutarie, la giunta comunale è composta da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.
1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Composizione
Presidente Mariano Soro
Vicesindaco Luisa Mannu
Assessore Giorgina Meloni
Assessore Pierluigi Marchesi
Assessore Bernardo Spanu